Scuola di Musica Elettronica
Decreto Ministeriale del 13 aprile 1992, integrato il 24 settembre 1994
1. Durata
La Scuola di Musica Elettronica ha una durata di quattro anni.
2. Ammissione
L'ammissione al 1º anno della scuola avviene per mezzo di un colloquio e di alcune prove attitudinali musicali e strumentistiche, nei limiti dei posti disponibili. Possono accedere agli esami, senza limiti di età, coloro che si trovino in possesso di:
Un diploma di Conservatorio, ovvero della
Licenza del periodo medio di composizione, o della
Licenza del quadriennio di composizione sperimentale, o della
Licenza del periodo medio di una scuola decennale di strumento, o di un
Diploma di liceo musicale sperimentale.
Non è consentita l'ammissione al 2º, 3º o 4º anno.
Il programma relativo agli esami di ammissione è definito da una commissione composta da:
Il Direttore, o da un docente di ruolo da lui delegato, che la presiede;
Il Docente di Musica Elettronica;
Un docente della Scuola di Composizione nominato dal Direttore.
Detto programma deve essere pubblicato annualmente all'albo del Conservatorio entro il 30 marzo.
La commissione per gli esami di ammissione è composta dal:
Direttore, o da un docente di ruolo da lui delegato, che la presiede, dal
Docente di Musica Elettronica e da un
Docente della Scuola di Composizione nominato dal Direttore.
All'esame-colloquio con prove attitudinali musicali e strumentistiche viene attribuito un voto complessivo in decimi. Ciascun componente della commissione esprime una votazione da 1 a 10 (senza frazioni di voto). Il voto complessivo di ammissione è dato dalla media dei voti attribuiti dai singoli componenti con arrotondamento -rispettivamente- per eccesso o per difetto, a seconda che nell'effettuazione aritmetica della media si registrino frazioni centesimali pari o superiori a 0,50, ovvero inferiori a 0,50.
Coloro che hanno superato l'esame di ammissione con una votazione complessiva non inferiore a 6/10 sono iscritti, in ordine di punteggio, in una apposita graduatoria da valere ai fini della iscrizione alla scuola nel limite dei posti disponibili.
3. Conferma
La valutazione di conferma per il passaggio all'anno successivo (2º, 3º, 4º) della scuola avviene in forma di esame-colloquio e contestuali prove musicali e strumentistiche. La commissione è composta dal:
Direttore, o da un docente di ruolo da lui delegato, che la presiede, dal
Docente di Musica Elettronica e da un
Docente della Scuola di Composizione nominato dal Direttore.
L'esame-colloquio e le contestuali prove musicali e strumentistiche vertono sui programmi relativi all'anno della scuola, così come definiti ai sensi del successivo punto 4.
All'esame-colloquio e contestuali prove musicali e strumentistiche viene attribuita una votazione complessiva espressa in decimi. Ciascun componente della commissione esprime una votazione da 1 a 10 (senza frazioni di voto). Il voto complessivo di conferma è dato dalla media dei voti attribuiti dai singoli componenti con arrotondamento, rispettivamente, per eccesso o per difetto, a seconda che nell'effettuazione aritmetica della media si registrino frazioni centesimali pari o superiori a 0,50, ovvero inferiori a 0,50.
È confermato per il passaggio all'anno successivo della scuola l'allievo che riporti nell'esame una votazione complessiva non inferiore ai 6/10.
L'allievo non confermato è ammesso a ripetere l'anno della scuola non superato. Nell'arco dei primi tre anni di durata della scuola è consentito di ripetere un solo anno. È consentito, altresì, di ripetere per una sola volta il 4º anno nel caso in cui l'allievo non superi gli esami di diploma.
4. Programmi di insegnamento e d'esame
Il programma degli esami di diploma di cui al decreto ministeriale del 13 aprile 1992, come integrato per esigenze didattiche e organizzative, è il seguente:
Prova pratica consistente nella realizzazione di una composizione della durata di 10 minuti. La composizione potrà prevedere l'utilizzo di materiali concreti e/o elettronici, sia prodotti dal vivo che registrati. La prova è suddivisa in due parti, la prima della durata di 8 ore consistente nella realizzazione della partitura in notazione libera, la seconda della durata di 30 giorni, consistente nella realizzazione sonora della stessa;
Prova scritta consistente nell'analisi di una composizione elettroacustica rappresentativa assegnata dalla commissione. Al candidato viene fornita la registrazione sonora dell'opera o la partitura dell'opera medesima. Durata della prova: 8 ore;
Prova orale consistente in una discussione su argomenti compresi negli orientamenti didattici e sugli aspetti stilistici, storico critici della composizione realizzata dal candidato nel corso della prova pratica.
In relazione ai programmi degli esami di diploma una commissione composta dal
Direttore, o da un docente di ruolo da lui delegato, che la presiede, dal
Docente di Musica Elettronica e da un
Docente della Scuola di Composizione nominato dal Direttore,
entro 15 giorni dall'inizio delle lezioni, deve procedere, annualmente, alla definizione dei programmi di insegnamento relativi a ciascuno dei 4 anni della scuola.
5. Esami di Diploma
La commissione per gli esami di diploma è composta dal
Direttore, o da un docente di ruolo da lui delegato, che la presiede, dal
Docente di Musica Elettronica e da un
Docente della Scuola di Composizione nominato dal Direttore.
Gli esami si svolgono secondo il programma di cui al punto 4.
Al candidato vengono attribuite 3 votazioni separate: per la prova pratica, per la prova scritta e per la prova orale. Ogni componente della commissione esprime per ciascuna delle 3 prove una votazione da 1 a 10 (senza frazioni di voto). Il voto complessivo di ciascuna prova è dato dalla media dei voti attribuiti alla prova medesima dai singoli componenti con arrotondamento, rispettivamente, per eccesso o per difetto, a seconda che nell'effettuazione aritmetica della media si registrino frazioni centesimali pari o superiori a 0,50, ovvero inferiori a 0,50.
Supera gli esami di diploma il candidato che ha riportato una votazione media complessiva di almeno 6/10 con non meno di 5/10 in non più di una prova. Il voto di diploma è dato dalla media dei voti riportati dal candidato nelle 3 prove d'esame con arrotondamento, rispettivamente, per eccesso o per difetto, a seconda che nell'effettuazione aritmetica della media si registrino frazioni centesimali pari o superiori a 0,50, ovvero inferiori a 0,50. La commissione, relativamente agli allievi che hanno superato gli esami di diploma con la votazione di 10/10, può deliberare, all'unanimità, di attribuire la "lode" accademica.
L'allievo può sostenere, a sua scelta, gli esami di diploma nella prima o nella seconda sessione di esami. L'allievo che non superi l'esame di diploma è ammesso a ripetere per una sola volta il 4º anno.
Agli esami di diploma non sono ammessi candidati privatisti.
La seconda sessione di esami di diploma deve essere svolta in periodo antecedente agli esami di ammissione.
6. Frequenza degli allievi
Per sostenere gli esami di conferma o di diploma, l'allievo deve aver frequentato non meno di 2/3 delle lezioni.
Il numero degli allievi di ciascuna scuola di musica elettronica non può complessivamente superare le 12 unità.